Contributo di Soggiorno a Roma.
Il turista e il viaggiatore possono avere informazione precise sul Contributo di Soggiorno applicato a Roma dall’Estratto del Verbale dell’Assemblea Capitolina n. 19 del 2024 e, per quanto riguarda le tariffe in vigore dal primo ottobre 2023, da questo link. In particolare si precisa che sono esenti dal pagamento della tassa
- coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all’art. 2 del Regolamento che insistono nell’enclave extraurbano di Roma Capitale denominato “frazione territoriale di Polline e Martignano”;
- i minori fino al compimento del decimo anno di età;
- i soggetti che necessitano di cure e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, nonché i genitori accompagnatori di minori di diciotto anni che necessitano di cure. Il paziente o l’accompagnatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione, resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, e ss.mm.ii., attestante le generalità del paziente e dell’accompagnatore o dei genitori, il luogo di prestazione o di cura e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti, previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, e ss.mm.ii., attestante le generalità del soggetto esente, il periodo di soggiorno e il numero dei componenti del gruppo;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e nel Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L’esenzione è subordinata alla presentazione al Responsabile del contributo di idonea documentazione, rilasciata dall’organismo di appartenenza, attestante le condizioni prescritte, ovvero che il pernottamento è determinato dallo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, con indicazione del numero degli operatori e del periodo di soggiorno;
- il personale delle strutture ricettive di cui all’articolo 2, che ivi presta l’attività lavorativa;
- coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l’assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso di eventi straordinari e imprevedibili;
- coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale e sanitario, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario, previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, e ss.mm.ii., attestante le circostanze prescritte, il numero degli operatori e la durata del soggiorno;
- le persone con disabilità grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il caregiver familiare, come individuato dall’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’esenzione è subordinata al rilascio al Responsabile del contributo, da parte dell’interessato, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii;